In riferimento all’oggetto si comunica a tutti i soggetti interessati che, ai fini della
semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni
sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la
natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque
giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai
soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista
esclusivamente qualora:
a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale
per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del
medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica
superiore ai cinque giorni.
Il personale scolastico è dunque dispensato dall’obbligo di richiedere detta certificazione
per riammettere gli alunni in classe.
Abolizione dell’obbligo di certificato medico dopo 5 giorni di assenza da scuola
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